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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 20 gennaio 2016
Circolare n. 14/2016
Oggetto: Notizie in breve.
Divieti di circolazione 2016 – E’ stato pubblicato
sulla G.U. n. 303 del 31.12.2015 il decreto ministeriale 22.12.2015 con il
calendario 2016 dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti (massa
complessiva superiore a 7,5 ton).
Trasporti internazionali – Transito notturno in Tirolo
per i veicoli Euro 6 – Il
Governo austriaco ha deciso di mantenere la deroga per i veicoli Euro 6 al
divieto di transito notturno sul tratto Kufstein
- Zirl della A12 fino al 31 dicembre 2020 (in precedenza 31
dicembre 2015). Fino al 30 giugno p.v. la classe ecologica del veicolo dovrà
essere attestata con apposita documentazione da conservare a bordo del mezzo,
mentre successivamente sarà obbligatorio apporre sul veicolo apposito bollino
ambientale (cosiddetta plakette).
Trasporti internazionali – Pedaggi Austria - I pedaggi delle autostrade austriache
per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate hanno subito variazioni sia in
aumento che in diminuzione a decorrere dall’inizio del nuovo anno. In
particolare sono stati fortemente ridotti i pedaggi diurni sull’asse del
Brennero, viceversa i pedaggi della A12 (Innsbruck – Kufstein)
sono aumentati di oltre il 5%; si fa
osservare che questi pedaggi contribuiscono anche al finanziamento delle
gallerie di base del Brennero.
Gruppo tariffario |
Categoria 2 2 assi |
Categoria 3 3 assi |
Categoria 4+ 4+ assi |
A Classe Euro 6 |
0,157 |
0,2198 |
0,3297 |
B Classe Euro EEV |
0,172 |
0,2408 |
0,3612 |
C Classe Euro 4-5 |
0,190 |
0,2660 |
0,3990 |
D Classe Euro 0-3 |
0,213 |
0,2982 |
0,4473 |
Tariffe Euro/km Iva 20%
esclusa
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A dicembre 2015
l’indice del clima di fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è sceso
a 105,8 (base 2005=100); a novembre l’indice era stato pari a 107,1.
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di novembre
2015 l’indice dei prezzi alla produzione industriale è diminuito di -0,5 punti
percentuali rispetto al precedente mese di ottobre (base di riferimento 2010=100).
Su base annua (novembre 2015 rispetto a novembre 2014) l’indice è diminuito del
-3,3 per cento.
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di novembre
2015 il tasso di disoccupazione è stato pari all’11,3 per cento, in diminuzione
di -0,2 punti percentuali rispetto al precedente mese di ottobre. In termini
tendenziali (novembre 2015 rispetto a novembre 2014)
si è riscontrata una contrazione di -1,7 punti percentuali.
Istat
– Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel mese di novembre 2015 rispetto al precedente
mese di ottobre le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe
sono aumentate del +3,7 per cento mentre le importazioni del +1,1 per cento. Su
base annua (novembre 2015 rispetto a novembre 2014) le esportazioni sono cresciute del +3,0 per
cento, estesa a quasi tutti i raggruppamenti principali di beni, con
l’eccezione dell’energia (-12,0%) e dei beni di consumo durevoli
(-6,3%). Le importazioni hanno fatto registrare una contrazione del -1,8 per
cento a causa della notevole diminuzione degli acquisti di energia (-25,2 per
cento).
Prezzo gasolio auto al 18 gennaio 2016 (fonte Ministero
Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo
al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da |
Variazione
da |
0,384 |
0,617 |
0,220 |
1,222 |
-
0,025 |
-
0,034 |
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 198/2015, 235/2014 e 202/2010
|
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
Lc-G/lc-g |
© |
G.U. n. 303 del 31.12.2015
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 dicembre 2015
Direttive e calendario per le
limitazioni alla circolazione
stradale
fuori dai centri abitati per
l'anno 2016.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
1. E' vietata la
circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli
ed ai complessi
di veicoli, per il
trasporto di cose,
di massa
complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi
e negli altri
particolari giorni dell'anno 2016 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi
di gennaio, febbraio,
marzo,
aprile, maggio,
ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore
22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi
di giugno, luglio,
agosto e
settembre, dalle ore 7,00
alle ore 22,00;
c) dalle ore 9,00 alle
ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 9,00 alle
ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14,00
alle ore 22,00 del 25 marzo;
f) dalle ore 9,00 alle
ore 16,00 del 26 marzo;
g) dalle ore 9,00 alle
ore 22,00 del 28 marzo;
h) dalle ore 9,00 alle
ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 2 giugno;
l) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 2 luglio;
m) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 9 luglio;
n) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 16 luglio;
o) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 23 luglio;
p) dalle ore 16,00
alle ore 22,00 del 29 luglio;
q) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 30 luglio;
r) dalle ore 14,00
alle ore 22,00 del 5 agosto;
s) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 6 agosto;
t) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 15 agosto;
u) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 20 agosto;
v) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 27 agosto;
z) dalle ore 9,00 alle
ore 16,00 del 29 ottobre;
aa)
dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
cc) dalle ore 9,00
alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da
un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in
cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di
cui al
comma precedente deve
essere riferito
unicamente al trattore
medesimo; la massa del trattore, nel
caso in
cui quest'ultimo
non sia atto al carico, coincide con la
tara dello
stesso, come
risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non si applica se
il trattore circola
isolato e sia
stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione
del trasporto della
merce attraverso il
sistema
intermodale, purche' munito
di idonea documentazione attestante
l'avvenuta riconsegna.
Art. 2
1. Per i veicoli
provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante
l'origine del viaggio
e di
destinazione
del carico,
l'orario di inizio
del divieto e'
posticipato di ore quattro.
Limitatamente ai
veicoli provenienti
dall'estero con un solo
conducente e' consentito, qualora il periodo
di riposo
giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE
n. 561/2006 e
successive modifiche -
cada in coincidenza
del
posticipo di cui al presente
comma, di usufruire - con decorrenza dal
termine del periodo di
riposo - di un posticipo di ore quattro.
2. Per i
veicoli diretti all'estero,
muniti di idonea
documentazione attestante la
destinazione del carico,
l'orario di
termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli
diretti
in Sardegna muniti di
idonea documentazione attestante
la
destinazione
del viaggio,
l'orario di termine
del divieto e'
anticipato di ore
quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i
veicoli
diretti agli
interporti di rilevanza nazionale o
comunque collocati
in posizione
strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna,
Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,
Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal
intermodali di Busto
Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,
agli aeroporti per
l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo
aereo,
e che
trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche
nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico
vuote (container,
cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite
gli
stessi interporti, terminals intermodali ed
aereoporti,
all'estero,
nonche' ai complessi
veicolari scarichi, che
siano diretti agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di spedizione)
attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano
in Sardegna, provenienti
dalla
rimanente parte del
territorio nazionale, purche' muniti
di idonea
documentazione attestante
l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore
ed un semirimorchio, la deroga
applicabile
al semirimorchio
si intende estesa al trattore stradale anche
quando
quest'ultimo non sia
proveniente dalla rimanente parte del territorio
nazionale. Al fine di favorire l'intermodalita'
del trasporto, la
stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che
circolano in Sicilia, provenienti
dalla rimanente parte
del
territorio nazionale che
si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello
proveniente dalla Calabria attraverso
i porti di
Reggio
Calabria e Villa San
Giovanni, purche' muniti
di idonea
documentazione attestante
l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano
in Sardegna, diretti
ai porti
dell'isola per imbarcarsi
sui traghetti diretti verso la
rimanente
parte del
territorio nazionale, per
i veicoli che
circolano in
Sicilia, diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale
che si avvalgono
di traghettamento, ad eccezione di quelli
diretti
alla Calabria
attraverso i porti di Reggio
Calabria e Villa
San
Giovanni, e per i
veicoli impiegati in
trasporti combinati
strada-mare, diretti
ai porti per utilizzare le tratte
marittime di
cui all'art. 1 del
decreto del Ministro dei
trasporti 31 gennaio
2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel
campo
di applicazione
del decreto del
Ministro dei trasporti
e della
navigazione 15 febbraio
2001 (trasporto combinato), purche' muniti di
idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio
e di
lettera di prenotazione (prenotazione) o
titolo di viaggio
(biglietto) per l'imbarco, il divieto
di cui all'art. 1 non
trova
applicazione.
6. Salvo quanto disposto
dai commi 4 e 5, per
tenere conto delle
difficolta' di
circolazione in presenza
dei cantieri per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle connesse con
le operazioni di traghettamento, da
e per la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per i veicoli
provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti
di
idonea documentazione
attestante l'origine e
la destinazione del
viaggio, l'orario di
inizio del divieto e' posticipato di ore due e
l'orario di termine del
divieto e' anticipato di ore due.
7. Ai fini
dell'applicazione dei precedenti
commi, i veicoli
provenienti dagli Stati
esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano, o diretti negli
stessi, sono assimilati
ai veicoli
provenienti o diretti
all'interno del territorio nazionale.
8. Le disposizioni riportate nei precedenti
commi si applicano
anche per i veicoli
eccezionali e per i trasporti in condizione
di
eccezionalita', salvo
diverse prescrizioni eventualmente
imposte
nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma
6, del
decreto
legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Art. 3
1. Il divieto di cui all'art. 1 non
trova applicazione per i
veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati,
anche se
circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio
per interventi urgenti
e di
emergenza, o che
trasportano materiali ed
attrezzature a tal
fine
occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, societa' di
erogazione di servizi
pubblici essenziali - gas, luce,
acqua - con
documentazione a bordo da
esibire in occasione
di controlli di
polizia, anche in
momenti successivi secondo le
indicazioni fornite
dagli stessi organi
di controllo, etc.);
b) militari o
con targa CRI
(Croce rossa italiana),
per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli
enti proprietari o
concessionari di strade
per motivi urgenti
di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio nettezza urbana" nonche' quelli
che, per conto
delle
amministrazioni
comunali, effettuano
il servizio "smaltimento
rifiuti", purche' muniti
di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al
Dipartimento per le
comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico o
alle Poste Italiane
S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema
«PT»
o con l'emblema
«Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita
documentazione
rilasciata dall'amministrazione delle
poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in
possesso, ai sensi
del decreto legislativo
22 luglio 1999,
n. 261, di
licenze e
autorizzazioni rilasciate dal
medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di
divieto, trasporti legati
esclusivamente ai
servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti
e
comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti al
trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati
alla distribuzione e consumo
sia pubblico che
privato;
h) adibiti al
trasporto esclusivamente
di animali destinati
a
gareggiare in
manifestazioni agonistiche autorizzate, da
effettuarsi
od effettuate
nelle quarantotto ore;
i) adibiti
esclusivamente al servizio di ristoro a
bordo degli
aeromobili o che trasportano
motori e parti
di ricambio di
aeromobili;
l) adibiti al
trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla
marina mercantile, purche' muniti
di
idonea
documentazione;
m) adibiti
esclusivamente al trasporto di:
1) giornali,
quotidiani e periodici;
2) prodotti per uso
medico;
3) latte, escluso
quello a lunga conservazione,
o di liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo
caso, gli stessi
trasportino
latte o siano
diretti al caricamento dello
stesso. Detti veicoli
devono essere muniti
di cartelli indicatori di colore
verde delle
dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con
impressa in
nero la lettera
"d" minuscola di altezza pari a 0,20
m, fissati in
modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai
sensi dell'art. 57 del
decreto
legislativo 30
aprile 1992, n.
285 e successive
modificazioni, adibite al
trasporto di cose, che circolano su
strade
non comprese nella
rete stradale di interesse
nazionale di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da
autocisterne adibite al trasporto di acqua
per
uso domestico, ed
autocisterne adibite al trasporto di
alimenti per
animali da
allevamento;
p) adibiti allo spurgo
di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto
esclusivo di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
r) per il trasporto
esclusivo di prodotti alimentari deperibili,
quali frutta e
ortaggi freschi, carni e
pesci freschi, latticini
freschi, derivati del
latte freschi, e per il
trasporto di fiori
recisi, semi vitali non
ancora germogliati, pulcini
destinati
all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno
del documento di trasporto
o equipollente, animali
vivi destinati
alla macellazione o
provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti
derivanti dalla
macellazione di animali. Detti veicoli devono essere
muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle
dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la
lettera "d"
minuscola di altezza
pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile
su
ciascuna delle fiancate
e sul retro."
2. Il divieto di cui
all'art. 1 non trova applicazione altresi':
a) per i veicoli
prenotati per ottemperare
all'obbligo di
revisione, limitatamente
alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia munito del
foglio di prenotazione e solo per il
percorso piu'
breve tra la sede
dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle
operazioni di revisione, escludendo dal
percorso
tratti autostradali;
b) per i veicoli che
compiono percorso per il rientro alle
sedi
dell'impresa intestataria
degli stessi, principale o
secondarie, da
documentare
con l'esibizione
di un aggiornato
certificato di
iscrizione
alla Camera
di commercio, industria
ed artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi
a decorrere dall'orario di inizio del
divieto e
non percorrano
tratti autostradali;
c) per i trattori
isolati per il solo
percorso per il
rientro
presso la sede
dell'impresa intestataria del
veicolo, limitatamente
ai trattori
impiegati per il trasporto combinato di cui all'art.
2,
comma 3, ultimo
periodo.
3. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto di
cui all'art. 1 non
trova applicazione per i veicoli ed i
complessi
dei veicoli
carichi impiegati in trasporti combinati
strada-rotaia
(combinato
ferroviario) o strada-mare
(combinato marittimo) che
rientrino nella
definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del
decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 15
febbraio
2001, purche' muniti di idonea documentazione CMR o
equipollente
attestante la destinazione o
la provenienza del
carico e di
prenotazione o titolo di
viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte
del tragitto
iniziale o terminale effettuata su strada
e consentita
ai sensi del
presente comma non puo' in nessun caso superare i 150
km
in linea d'aria
dal porto o dalla stazione ferroviaria di
imbarco o
di sbarco.
Art. 4
1. Dal divieto di cui
all'art. 1 sono esclusi,
purche'
muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti
al trasporto di prodotti diversi da
quelli
di cui all'art.
3, lettera r), che, per la loro intrinseca
natura o
per fattori
climatici e stagionali,
sono soggetti ad
un rapido
deperimento e che pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o
vendita, nonche' i
veicoli ed i complessi
di veicoli adibiti al trasporto di
prodotti
destinati
all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli,
classificati macchine
agricole, destinati al
trasporto di cose, che circolano
su strade
comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre
1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti
al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati
per
esigenze
legate a
cicli continui di
produzione industriale, a
condizione
che tali
esigenze siano riferibili
a situazioni
eccezionali
debitamente documentate,
temporalmente limitate e
quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai
punti a) e c) del comma 1
autorizzati alla
circolazione in deroga,
devono altresi'
essere muniti di
cartelli
indicatori di colore
verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza,
con impressa in nero
la lettera «a»
minuscola di
altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui all'art.
4, comma 1,
lettera c), le
richieste di
autorizzazione a circolare
in deroga devono
essere
inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si
chiede di
poter circolare, di
norma alla prefettura-ufficio territoriale
del
Governo della provincia di
partenza, che, accertata
la reale
rispondenza di quanto
richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo
sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di
validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del
veicolo autorizzato
alla circolazione; possono
essere indicate le
targhe di piu' veicoli se
connessi alla stessa
necessita';
c) le localita' di partenza e
di arrivo, nonche' i
percorsi
consentiti in base alle
situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe solo l'ambito
di una provincia puo'
essere indicata l'area
territoriale ove e' consentita
la circolazione, specificando
le
eventuali strade sulle
quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti
per il trasporto
dei quali e'
consentita la
circolazione;
e) la specifica che il
provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto
dei prodotti indicati nella richiesta
e che sul
veicolo
devono essere
fissati cartelli indicatori
con le
caratteristiche e modalita' gia'
specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e
complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), le richieste
di autorizzazione a
circolare in deroga
devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui
si chiede di
poter circolare, alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della
provincia interessata che rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla
durata
della campagna di
produzione agricola che in casi particolari
puo'
essere esteso
all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli
singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con
l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la
circolazione
specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni
di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) nel
caso in cui sia
comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte
dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e la costanza
della tipologia dei prodotti
trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della
prefettura-ufficio territoriale
del Governo, di
rinnovare, anche piu' di una volta ed in
ogni caso
non oltre il
termine dell'anno solare,
l'autorizzazione concessa,
mediante
l'apposizione di un
visto di convalida,
a seguito di
richiesta inoltrata da
parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui all'art.
4, comma 1,
lettera c), le
richieste di
autorizzazione a circolare
in deroga devono
essere
inoltrate, in tempo utile,
di norma alla
prefettura-ufficio
territoriale del Governo
della provincia di partenza, che, valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della
circolazione, puo'
rilasciare il
provvedimento autorizzativo
sul quale sara' indicato:
a) il giorno o i
giorni di validita'; l'estensione a piu' giorni
e' ammessa
solo in relazione
alla lunghezza del
percorso da
effettuare, o alla
tipologia di trasporto da autorizzare;
b) la targa del
veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e' ammessa in relazione alla necessita' di suddividere
il trasporto
in piu' parti;
c) le localita' di partenza e di
arrivo, nonche' il
percorso
consentito in base alle
situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto
del trasporto;
e) la specifica che il
provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto
di quanto richiesto e che sul veicolo devono
essere
fissati cartelli
indicatori, con le caratteristiche
e le modalita'
gia' specificate all'art. 4,
comma 2.
2. Per le autorizzazioni
di cui all'art. 4, comma
1, lettera c),
relative ai veicoli
da impiegarsi per
esigenze legate a
cicli
continui di produzione, la
prefettura-ufficio
territoriale del
Governo competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita'
della richiesta,
sulla base di specifica documentazione che
comprovi
la necessita', da parte
dell'azienda di produzione,
per motivi
contingenti, di effettuare
la lavorazione a ciclo continuo anche
nei
giorni festivi. Per
le medesime autorizzazioni, e per quelle relative
ai veicoli
utilizzati per lo svolgimento di fiere
e mercati ed ai
veicoli adibiti al
trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui
sussista, da parte
dello stesso soggetto,
l'esigenza di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la
stessa tipologia
dei prodotti trasportati, le
prefetture-uffici
territoriali del
Governo, ove non sussistono
motivazioni contrarie, rilasciano
un'unica
autorizzazione di validita'
temporale non superiore
a
quattro mesi, sulla
quale possono essere
diversificate, per ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la
targa dei
veicoli autorizzati, il
percorso consentito, le
eventuali
prescrizioni. Nel caso di
veicoli da impiegarsi per esigenze legate a
cicli continui di
produzione e di veicoli adibiti al
trasporto di
attrezzature per spettacoli
dal vivo, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata anche dalla
prefettura-ufficio territoriale del
Governo
nel cui territorio di
competenza ha sede
lo stabilimento di
produzione o dove si
svolge lo spettacolo, previo
benestare della
prefettura - ufficio
territoriale del Governo - nel cui territorio di
competenza ha inizio il
viaggio.
Art. 7
1. L'autorizzazione alla
circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche dalla
prefettura-ufficio territoriale
del Governo nel
cui territorio di competenza ha
sede l'impresa che
esegue il trasporto o
che e' comunque interessata all'esecuzione del
medesimo. In tal caso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio
di competenza ha inizio
il viaggio che
viene
effettuato in regime di
deroga deve fornire il
proprio preventivo
benestare.
2. Per i
veicoli provenienti dall'estero, la
domanda di
autorizzazione
alla circolazione
puo'
essere presentata alla
prefettura-ufficio territoriale
del Governo della
provincia di
confine, dove ha
inizio il viaggio in territorio italiano, anche
dal
committente o dal
destinatario delle merci
o da una
agenzia di
servizi a cio' delegata dagli
interessati. In tali
casi, per la
concessione delle
autorizzazioni i signori prefetti
dovranno tenere
conto, in
particolare, oltre che dei comprovati motivi di
urgenza e
indifferibilita' del trasporto, anche della
distanza della localita'
di arrivo, del
tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
3. Analogamente, per i
veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori
prefetti dovranno
tener conto, nel
rilascio delle
autorizzazioni di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e
c), anche
delle difficolta'
derivanti dalla specifica
posizione geografica
della Sicilia e in
particolare dei tempi necessari per le
operazioni
di
traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i
prefetti nel cui
territorio
ricadano posti di
confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti
dall'estero a raggiungere aree attrezzate per
la
sosta o autoporti,
siti in prossimita' della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui
all'art. 1 non si
applica per i
veicoli
eccezionali e per i
complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio
per interventi urgenti
e di
emergenza, o che
trasportano materiali ed
attrezzi a tal
fine
occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
c) utilizzati dagli
enti proprietari o
concessionari di strade
per motivi urgenti
di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio
Nettezza Urbana» nonche' quelli
che per conto
delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche' muniti di
apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al
Dipartimento per le
comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico o
alle Poste Italiane
S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema
«PT»
o con l'emblema
«Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita
documentazione
rilasciata dall'amministrazione delle
poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in
possesso, ai sensi
del decreto legislativo
22 luglio 1999,
n. 261, di
licenze e
autorizzazioni rilasciate dal
medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di divieto, trasporti
legati esclusivamente ai
servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti
e
comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti al
trasporto di carburanti o
combustibili liquidi o
gassosi destinati alla
distribuzione e consumo;
h) macchine agricole,
eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e
successive
modificazioni, che circolano
su strade non
comprese nella rete
stradale di interesse
nazionale di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese
nella classe 1
della
classifica di
cui all'art. 168, comma
1, del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato comunque,
indipendentemente dalla massa
complessiva massima
del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal 28 maggio
all'11 settembre compresi, dalle ore
08.00 di ogni
sabato alle ore 24.00
della domenica successiva.
2. Per tali trasporti
non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla circolazione
ad eccezione del trasporto di fuochi
artificiali
rientranti nella IV e V
categoria, previste nell'allegato
A al
regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,
delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6
maggio 1940, n. 635,
a condizione che lo stesso avvenga nel
rispetto
di tutte le
normative vigenti, lungo gli itinerari
e nei periodi
temporali
richiesti, previa
verifica di compatibilita' con
le
esigenze della
sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto
di cui al comma 1 possono
altresi' essere
rilasciate autorizzazioni
prefettizie per motivi di necessita' ed
urgenza, per la
realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti
tempi di esecuzione estremamente contenuti
in
modo tale da rendere
indispensabile, sulla base
di specifica
documentazione rilasciata dal
soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo
continuo anche
nei giorni festivi.
Dette autorizzazioni
potranno
essere rilasciate
limitatamente a tratti
stradali
interessati da modesti
volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al
cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che possano costituire potenziale
pericolo in dipendenza
della
circolazione
dei veicoli.
Nelle stesse autorizzazioni saranno
indicati gli itinerari,
gli orari e le modalita' che gli
stessi
prefetti
riterranno necessari
ed opportuni nel
rispetto delle
esigenze di massima
sicurezza del trasporto
e della circolazione
stradale. Dovranno
essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene
prevedibile la
massima affluenza di
traffico veicolare
turistico nella zona
interessata dalla deroga.
4. Il divieto di
circolazione per le merci
pericolose di cui al
comma 1 non trova
applicazione, per comprovate
necessita'
di
servizio, per i veicoli
e per i
complessi di veicoli
di seguito
elencati, anche se
circolano scarichi:
a) militari e delle
Forze di Polizia;
b) militari
appartenenti a forze armate
straniere e civili
da
queste
commissionati, per esercitazioni, operazioni
o assistenza
militare in base ad
accordi internazionali, purche' muniti
di
apposito
credito di
movimento rilasciato dal
comando militare
competente;
c) civili
commissionati dalle forze armate muniti del
documento
di
accompagnamento di cui al decreto ministeriale
2 settembre 1977
integrato con decreto
ministeriale 24 maggio 1978,
rilasciato dal
comando militare
competente.
5. Di ogni
trasporto deve essere
data informazione alla
prefettura-ufficio
territoriale del Governo nel cui
territorio di
competenza ha inizio il
viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.
Art. 10
1. Le
autorizzazioni prefettizie alla
circolazione sono
estendibili: ai veicoli
che circolano scarichi, unicamente
nel caso
in cui tale circostanza
si verifichi nell'ambito
di un ciclo
lavorativo che comprenda
la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della
stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo
attueranno, ai
sensi dell'art. 6,
comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,
le direttive
contenute nel presente
decreto e
provvederanno a darne
conoscenza alle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro
ente od associazione
interessati.
2. Ai fini
statistici e per
lo studio del
fenomeno, le
prefetture-uffici
territoriali del Governo
comunicano, con cadenza
semestrale, ai Ministeri
dell'interno e delle infrastrutture e dei
trasporti, i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
3. In conformita' a
quanto concordato nel
protocollo d'intesa
siglato tra Governo e
Associazioni di categoria in data
28 novembre
2013, entro tre mesi
dalla data di
entrata in vigore
delle
disposizioni del presente
decreto, sara' verificata, la possibilita'
di apportare
modifiche e integrazioni finalizzate
a contemperare i
livelli di sicurezza
della circolazione con misure atte a favorire un
incremento di competitivita' dell'autotrasporto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del
mare, registro n.
1, foglio n. 3680